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Diritto all’oblio, il pensiero del Garante della Privacy in tema di cancellazione di dati sensibili

Diritto all’oblio, il pensiero del Garante della Privacy in tema di cancellazione di dati sensibili

By daniele

Il diritto all’oblio ad oggi si configura quale diritto propedeutico a cancellare da internet i dati sensibili e personali di un soggetto che possa avere un pregiudizio dalla diffusione degli stessi, ovvero dal non aggiornamento.

Per permettere l’osservanza del diritto all’oblio nei confronti dell’interessato, il Titolare delle informazioni personali divulgare in rete, sia attraverso un sito web o anche una pagina socia ha l’obbligo di rendere edotto della richiesta di rimozione gli altri titolari che trattano allo stesso modo i dati personali cancellati. Sul punto, ai sensi dell’art. 17 par. II del GDPR si fa riferimento a “qualsiasi link, copia o riproduzioni”.

Il diritto all’oblio nasce come nuovo diritto ed è per questo che è ancora considerato un campo inesplorato per cui è necessaria sia la competenza di legali e di professionisti del settore, sia anche una certa dimestichezza con i provvedimenti del Garante Privacy.

Chi è il Garante Privacy?

Il Garante Privacy oggi viene considerata come l’autorità amministrativa indipendente istituita dalla legge sulla privacy del 1996 e poi dal codice in materia di dati personali del 2003, preposta per la tutelare, appunto, la privacy, i diritti ed il rispetto della regolamentazione sul trattamento dei dati personali. 

Quando si possono cancellare le notizie dal web?

La rimozione dei dati personali dal web non è sempre possibile e non è automatica. Infatti, viene considerato un limite quando la notizia, che interessa un soggetto c.d. notorio, o anche un esponente di forza politica e così via, risulta essere utile a soddisfare l’interesse storiografico della generalità dei soggetti.  Il diritto all’oblio, dunque, non appare esercitabile in ogni momento, una delle limitazioni che più spesso viene addotta per non rimuovere tali informazioni è sicuramente quella della libertà di informazione.

Orbene, l’eccezione non è stata coniata dalla giurisprudenza ma è contenuta nell’art. 17 par. 1 del GDPR e deve essere interpretata nell’ambito delle caratteristiche che definiscono la cancellazione. 

Il ruolo del Garante Privacy nel panorama del diritto all’oblio

Il Garante negli ultimi tempi è stato investito da molte controversie in relazione all’esercizio del diritto alla cancellazione dei dati personali dalla rete e del diritto all’oblio. 

Il Garante Privacy è stato molto attento in alcuni dei suoi provvedimenti a dichiarare in alcuni come poter ottenere tramite il suo reclamo la cancellazione dei dati pregiudizievoli dai motori di ricerca, il particolare da Google. Da una ricerca su alcuni migliori siti online si evince come il Garante, quando si tratta di dati non aggiornati ed obsoleti dà piena attuazione all’interesse a ricevere la rimozione dei dati personali dal web, sicché porta in essere la falsità e l’obsolescenza delle notizie riportate negli articoli pubblicati online, che non permettono un pieno sviluppo del diritto all’oblio.